Art. 2. 
 
  L'organico dei ricostituito comune di Tufino e i nuovi organici dei
comuni di  Roccarainola  e  di  Casamarciano  saranno  stabiliti  dal
Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dieci posti ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni predetti anteriormente alla  loro  fusione,  disposta  con  R.
decreto 27 luglio 1928, n. 1925. 
  Al personale gia' in servizio presso i comuni di Roccarainola e  di
Casamarciano che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno
essere  attribuiti  posizione  gararchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.