Art. 122.

  Il  sistema  d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilita' e di
incompatibilita'  dei  consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
  Nessuno   puo'   appartenere   contemporaneamente  a  un  Consiglio
regionale  e  ad  una  delle  Camera  del  Parlamento  o  ad un altro
Consiglio regionale.
  Il  Consiglio  elegge  nel  suo  seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
  I  consiglieri  regionali  non possono essere chiamati a rispondere
delle  opinioni  espresse  e  dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
  Il  Presidente  ed  i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.