Art. 125.

  Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  amministrativi  della
Regione e' esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato,
nei  modi  e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
puo'  in  determinati  casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto  di  promuovere,  con  richiesta  motivata,  il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale.
  Nella  Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo   grado,   secondo   l'ordinamento  stabilito  da  legge  della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.