Art. 138.

  Le   leggi  di  revisione  della  Costituzione  e  le  altre  leggi
costituzionali  sono  adottate  da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni  ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  di  ciascuna  Camera nella
seconda votazione.
  Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre  mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri  di  una  Camera  o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
  Non  si  fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.