Art. 24.

  Tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
  La  difesa  e'  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del
procedimento.
  Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
  La  legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.