Art. 25.

  Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
  Nessuno  puo'  essere  punito  se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
  Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.