Art. 33. 
 
  L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. 
  La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
  Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti  di
educazione, senza oneri per lo Stato. 
  La legge, nel fissare i diritti e gli  obblighi  delle  scuole  non
statali che chiedono  la  parita',  deve  assicurare  ad  esse  piena
liberta' e ai loro alunni un trattamento  scolastico  equipollente  a
quello degli alunni di scuole statali. 
  E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari  ordini  e
gradi di scuole o per la conclusione di  essi  e  per  l'abilitazione
all'esercizio professionale. 
  Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno  il
diritto di darsi ordinamenti  autonomi  nei  limiti  stabiliti  dalle
leggi dello Stato.