Art. 45.

  La  Repubblica  riconosce  la funzione sociale della cooperazione a
carattere  di  mutualita'  e  senza  fini di speculazione privata. La
legge  ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e
ne   assicura,  con  gli  opportuni  controlli,  il  carattere  e  le
finalita'.
  La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.