Art. 51.

  Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
  La  legge  puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive,  parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
  Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha  diritto di
disporre  del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.