Art. 62.

  Le  Camere  si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
  Ciascuna  Camera  puo'  essere  convocata  in via straordinaria per
iniziativa  del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti.
  Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di
diritto anche l'altra.