Art. 72.

  Ogni  disegno  di  legge,  presentato  ad una Camera e', secondo le
norme  del  suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera  stessa,  che  l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
  Il  regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.
  Puo'   altresi'   stabilire   in  quali  casi  e  forme  l'esame  e
l'approvazione  dei  disegni  di  legge  sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi  parlamentari.  Anche  in tali casi, fino al momento della sua
approvazione  definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera,
se  il  Governo  o  un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della  commissione  richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa  oppure  che  sia  sottoposto alla sua approvazione finale con
sole  dichiarazioni  di  voto.  Il  regolamento determina le forme di
pubblicita' dei lavori delle commissioni.
  La  procedura  normale  di esame e di approvazione diretta da parte
della  Camera  e'  sempre  adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di   autorizzazione   a   ratificare   trattati   internazionali,  di
approvazione di bilanci e consuntivi.