Art. 86.

  Le  funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
  In  caso  di  impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente  della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice  la  elezione  del  nuovo  Presidente  della  Repubblica entro
quindici  giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.