Art. 94.

  Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
  Ciascuna  Camera  accorda  o  revoca  la  fiducia  mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
  Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
  Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
  La  mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti  della Camera e non puo' essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.