Art. 97. 
 
  I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni  di  legge,
in modo che siano assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione. 
  Nell'ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le   sfere   di
competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'   proprie   dei
funzionari. 
  Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  si  accede  mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.