(Allegato-XI)
                                 XI 
 
  Fino a cinque anni dall'entrata in  vigore  della  Costituzione  si
possono,  con  leggi  costituzionali,  formare   altre   Regioni,   a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo  131,  anche  senza  il
concorso delle condizioni richieste  dal  primo  comma  dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo  di  sentire  le  popolazioni
interessate.