(Allegato-XIII)
                                XIII 
 
  I membri e i discendenti di Casa Savoia non  sono  elettori  e  non
possono ricoprire uffici pubblici ne' cariche elettive. 
  Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi  sono  vietati  l'ingresso  e  il  soggiorno  nel   territorio
nazionale. 
  I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli  ex  re  di  Casa
Savoia, delle loro consorti  e  dei  loro  discendenti  maschi,  sono
avocati allo Stato. I trasferimenti  e  le  costituzioni  di  diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.