(Allegato-III)
                                 III 
 
  Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente  della  Repubblica,  i  deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti  di  legge  per
essere senatori e che: 
    sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o  di  Assemblee
legislative; 
    hanno fatto parte del disciolto Senato; 
    hanno avuto almeno tre elezioni,  compresa  quella  all'Assemblea
Costituente; 
    sono stati dichiarati decaduti  nella  seduta  della  Camera  dei
deputati del 9 novembre 1926; 
    hanno scontato la pena della reclusione non  inferiore  a  cinque
anni in seguito a condanna del tribunale  speciale  fascista  per  la
difesa dello Stato. 
  Sono nominati altresi' senatori, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale. 
  Al diritto di essere nominati senatori  si  puo'  rinunciare  prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione  della  candidatura
alle elezioni politiche implica  rinuncia  al  diritto  di  nomina  a
senatore.