(Allegato-VII)
                                 VII 
 
  Fino a quando non  sia  emanata  la  nuova  legge  sull'ordinamento
giudiziario  in  conformita'  con  la  Costituzione,  continuano   ad
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. 
  Fino a quando non entri in funzione  la  Corte  costituzionale,  la
decisione delle controversie  indicate  nell'articolo  134  ha  luogo
nelle forme e nei limiti  delle  norme  preesistenti  all'entrata  in
vigore della Costituzione. 
  I  giudici  della  Corte  costituzionale   nominati   nella   prima
composizione della Corte  stessa  non  sono  soggetti  alla  parziale
rinnovazione e durano in carica dodici anni.