Art. 11.

  Il Consiglio di amministrazione:
    a) stabilisce  le  direttive  e  la  graduazione della esecuzione
delle opere e approva i progetti di impianti;
    b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
    c) delibera  le subconcessioni di produzione di energia elettrica
e le concessioni di distribuzione superiore a Kw. 500;
    d) approva le transazioni di valore superiore a 10.090.000;
    e) delibera   la   emissioni   di  obbligazioni  stabilendone  le
condizioni;
    f) approva il regolamento organico del personale;
    g) nomina il direttore generale;
    h) esercita  le  altre  attribuzioni che gli sono demandate dalla
legge  o  dal  regolamento  e  provvede sugli oggetti che il Comitato
esecutivo  ritenga opportuno di deferirgli, le deliberazioni indicate
alla  lettera  a)  sono  soggette alla approvazione del Governo della
Regione, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.