Art. 11. Il Consiglio di amministrazione: a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianti; b) approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a Kw. 500; d) approva le transazioni di valore superiore a 10.090.000; e) delibera la emissioni di obbligazioni stabilendone le condizioni; f) approva il regolamento organico del personale; g) nomina il direttore generale; h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge o dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli, le deliberazioni indicate alla lettera a) sono soggette alla approvazione del Governo della Regione, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.