Art. 14.

  Il  Comitato  tecnico  ha  funzioni  consultive.  Il  suo parere e'
obbligatorio:
    a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia
elettrica e sulle norme di coordinamento;
    b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;
    c) sulle domande di subconnessioni di produzione e distribuzione;
    d) sugli appalti di lavori di importo superiore a L. 5.000.000.