Art. 14. Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere e' obbligatorio: a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento; b) sui progetti di costruzione e di distribuzione; c) sulle domande di subconnessioni di produzione e distribuzione; d) sugli appalti di lavori di importo superiore a L. 5.000.000.