Art. 16. Le domande di Concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute. Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, gia' rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, e' in facolta' del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente. Su proposta dell'Ente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Presidente della Regione fissa i termini entro i quali le ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti. Qualora il concessionario non accetti i nuovi termini o non completi gli impianti nel termine stabilito, decade dalla concessione. E' sempre salva la facolta' del Presidente della Regione di accordare, su proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza maggiore. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Regione. In tutti i casi di decadenza prevista dal presente articolo e dall'art. 55 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1434, subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere. Si applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'art. 25 del citato testo unico. Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto;rticolo, e' costituito di tre membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo.