Art. 16.

  Le  domande di Concessione di derivazioni idrauliche per produzione
di  energia  elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria,
si intendono decadute.
  Per  le  autorizzazioni  provvisorie  ad  iniziare  i  lavori, gia'
rilasciate  alle  ditte  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici, e' in
facolta'  del  Presidente  della  Regione  di  mantenerle o revocarle
sentito l'Ente.
  Su  proposta  dell'Ente,  sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici,  il  Presidente della Regione fissa i termini entro i quali
le  ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di
energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti.
  Qualora  il  concessionario  non  accetti  i  nuovi  termini  o non
completi   gli   impianti   nel   termine   stabilito,  decade  dalla
concessione. E' sempre salva la facolta' del Presidente della Regione
di  accordare,  su  proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza
maggiore.
  La  decadenza  e'  dichiarata  con  decreto  del  Presidente  della
Regione.
  In  tutti  i  casi  di  decadenza  prevista dal presente articolo e
dall'art.  55  del  testo  unico  delle leggi sulle acque pubbliche e
sugli  impianti  elettrici  approvato  con  regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  sostituito  con  la legge 18 ottobre 1942, n. 1434,
subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere.
  Si  applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'art. 25 del
citato testo unico.
  Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto;rticolo, e' costituito
di  tre  membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e
il  terzo  dal  presidente  del  Tribunale  delle  acque pubbliche di
Palermo.