Art. 17.

  Il  Governo  della  Regione  ha poteri di vigilanza sulle attivita'
dell'Ente.
  Le  deliberazioni  del  Consiglio di amministrazione, che non siano
sottoposte  ad  approvazione,  devono  essere  comunicate in copia al
Governo della Regione.
  Il  presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della
comunicazione, ha facolta' di annullarle per motivi di incompetenza o
violazione di legge.