Art. 17. Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sulle attivita' dell'Ente. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che non siano sottoposte ad approvazione, devono essere comunicate in copia al Governo della Regione. Il presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ha facolta' di annullarle per motivi di incompetenza o violazione di legge.