Art. 18. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, puo' sciogliere il Coniglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito da due assessori, con poteri limitati all'amministrazione ordinaria e agli atti conservativi. Entro il termine massimo di due mesi il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.