Art. 18.

  Il  Presidente della Regione, sentita la Giunta, puo' sciogliere il
Coniglio  di  amministrazione,  previa  contestazione dei motivi, nei
casi  di  persistente violazione della legge, affidandone la gestione
straordinaria  ad  un  commissario,  assistito  da due assessori, con
poteri   limitati   all'amministrazione   ordinaria   e   agli   atti
conservativi.  Entro  il  termine massimo di due mesi il Consiglio di
amministrazione dovra' essere ricostituito.