Art. 19. Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, e' autorizzato a carico dello Stato un contributo di L. 31.705.000.000 che sara' ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56. Nell'esercizio 1946-47 sara' iscritta anche la somma di L. 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'art. 5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.