Art. 19.

  Per  l'attuazione  delle  opere  di  irrigazione e di produzione di
energia  elettrica  in  Sicilia,  previste  nel  presente decreto, e'
autorizzato  a  carico dello Stato un contributo di L. 31.705.000.000
che sara' ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi
finanziari dal 1946-47 al 1955-56.
  Nell'esercizio   1946-47   sara'   iscritta   anche   la  somma  di
L. 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'art. 5.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti  alle  conseguenti  variazioni  nei bilanci dei Ministeri dei
lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.