Art. 2. L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessita' e l'utilita', mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esecizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia. Le subconcessioni sono soggette all'approvazione del Governo della Regione e del Ministro per i lavori pubblici. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente: a) redige i piani generali ed i progetti; b) provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica; c) coordina, ove occorra, l'attivita' degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'isola: denuncia all'autorita' competente le deficenze o irregolarita' al fine della eventuale decadenza delle concessioni o della sostituzione nell'esercizio della impresa.