Art. 2.

  L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessita'
e   l'utilita',   mediante   subconcessioni,   alla   costruzione   e
all'esecizio  di  impianti  di  produzione e distribuzione di energia
elettrica    in    Sicilia.    Le    subconcessioni   sono   soggette
all'approvazione  del  Governo  della  Regione  e  del Ministro per i
lavori pubblici.
  Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente:
    a) redige i piani generali ed i progetti;
    b) provvede  alla  esecuzione  delle opere per la produzione e la
distribuzione dell'energia elettrica;
    c) coordina,   ove   occorra,   l'attivita'   degli  impianti  di
produzione   e   regola   la   distribuzione  dell'energia  elettrica
nell'isola:   denuncia   all'autorita'   competente  le  deficenze  o
irregolarita'  al  fine della eventuale decadenza delle concessioni o
della sostituzione nell'esercizio della impresa.