Art. 3. Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricita' procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n 40, e senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.