Art. 3.

  Per  le  opere  utilizzabili  anche  a  scopo di irrigazione l'Ente
siciliano   di   elettricita'  procede  di  concerto  con  l'Ente  di
colonizzazione  del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto
legislativo   22 giugno   1946,  n  40,  e  senza  pregiudizio  delle
rispettive  competenze  del  Ministero  dell'agricoltura, del Governo
della Regione e dei Consorzi di bonifica.