Art. 5.

  Gli   impianti   idrici   o  termici  di  produzione  e  quelli  di
distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente,
e  le  relative  pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di
patrimonio indisponibile.
  Il patrimonio disponibile dell'Ente e' costituito:
    a) dai  conferimenti  dello Stato, della Regione, della Compagnia
nazionale  industrie  elettriche e degli Istituti pubblici di credito
della Regione;
    b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente.
  Lo  Stato  conferisce  sin da ora L. 1.000.000.000. L'apporto della
Regione  sara'  determinato dall'Assemblea regionale entro il termine
di  sei  mesi  dalla  sua  costituzione e quello degli Istituti sara'
stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.