Art. 5. Gli impianti idrici o termici di produzione e quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile. Il patrimonio disponibile dell'Ente e' costituito: a) dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Compagnia nazionale industrie elettriche e degli Istituti pubblici di credito della Regione; b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente. Lo Stato conferisce sin da ora L. 1.000.000.000. L'apporto della Regione sara' determinato dall'Assemblea regionale entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione e quello degli Istituti sara' stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.