Art. 6.

  Alla  esecuzione  delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente
provvede  con  i  contributi  dello  Stato  di  cui  al  primo  comma
dell'art. 19 e con le altre sue disponibilita'.
  L'Ente   e'   autorizzato   ad   emettere  obbligazioni  anche  con
partecipazione agli utili, regolandone le modalita' o le condizioni.
  Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono
essere  approvate  dal  Governo  della  Regione e dal Ministro per il
tesoro.