Art. 6. Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'art. 19 e con le altre sue disponibilita'. L'Ente e' autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalita' o le condizioni. Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dal Governo della Regione e dal Ministro per il tesoro.