Art. 7. L'Ente e' amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e cosi' composto: a) cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti; b) tre membri designati dalla Giunta regionale; c) il provveditore regionale delle Opere pubbliche; d) il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano; e) due rappresentanti degli Istituti pubblici di credito partecipanti e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie elettriche (Coniel); f) tre rappresentanti rispettivamente degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate; g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate. Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.