Art. 7.

  L'Ente  e'  amministrato  da  un Consiglio nominato con decreto del
Presidente regionale e cosi' composto:
    a) cinque  membri  designati  rispettivamente dai Ministri per il
tesoro,  per  i  lavori  pubblici,  per  l'agricoltura e foreste, per
l'industria e commercio e per i trasporti;
    b) tre membri designati dalla Giunta regionale;
    c) il provveditore regionale delle Opere pubbliche;
    d) il   direttore   generale   dell'Ente  di  colonizzazione  del
latifondo siciliano;
    e) due   rappresentanti   degli   Istituti  pubblici  di  credito
partecipanti  e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie
elettriche (Coniel);
    f) tre  rappresentanti  rispettivamente  degli agricoltori, degli
industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su
proposte delle organizzazioni di categoria interessate;
    g) due   rappresentanti   dei  lavoratori  dell'agricoltura,  due
dell'industria,   uno  del  commercio,  due  degli  artigiani  e  dei
coltivatori  diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte
delle organizzazioni di categoria interessate.
  Il  Consiglio  dura  in  carica quattro anni. I suoi membri possono
essere confermati.
  Alle   riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione  partecipa  il
direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.