Art. 2. 
 
  Gli organici dei ricostituiti comuni di  Suelli  e  Selargius  e  i
nuovi organici dei comuni di Senorbi e  Cagliari,  saranno  stabiliti
dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale  gia'  in  servizio  presso  i  comuni  di  Senorbi  e
Cagliari, che sara' inquadrato nei predetti  organici,  non  potranno
essere  attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.