Art. 2. Gli organici dei ricostituiti comuni di Suelli e Selargius e i nuovi organici dei comuni di Senorbi e Cagliari, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso i comuni di Senorbi e Cagliari, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.