Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di Rodi ed il nuovo organico del
comune di Castroreale saranno  stabiliti  dal  Prefetto,  sentita  la
Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei posti  ed  i  gradi  relativi,  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune di Castroreale,  che
sara'  inquadrato  nei  predetti  organici,   non   potranno   essere
attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico  superiori  a
quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.