Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Sulzano ed il nuovo organico del comune di Sale Marasino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2017. Al personale gia' in servizio presso il comune di Sale Marasino, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell' inquadramento medesimo.