Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di Sulzano ed il nuovo  organico
del comune di Sale Marasino, saranno stabiliti dal Prefetto,  sentita
la Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione  disposta  con  regio
decreto 18 ottobre 1927, n. 2017. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune  di  Sale  Marasino,
che sara' inquadrato  nei  predetti  organici,  non  potranno  essere
attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico  superiori  a
quelli goduti all'atto dell' inquadramento medesimo.