Art. 2. 
 
  Gli organici del comune di Pescara e  del  ricostituito  comune  di
Spoltore,  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,   sentita   la   Giunta
provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale in servizio presso il comune  di  Pescara,  che  sara'
inquadrato nei predetti  organici,  non  potranno  essere  attribuiti
posizione gerarchica  e  trattamento  economico  superiori  a  quelli
goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.