Art. 2. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalita' assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati. La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresi', specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento delle successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.