Art. 3.

  Negli  statuti  degli Istituti di patronato e di assistenza sociale
devono essere indicati:
    1)  le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la
costituzione;
    2)  la  denominazione  dell'Istituto,  che deve essere diversa da
quella di ogni altro gia' esistente;
    3) la sede legale e la competenza territoriale;
    4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;
    5) gli organi amministrativi;
    6)   l'obbligo   dell'Istituto   di  apportare  allo  statuto  le
modificazioni  e  le  aggiunte  che  saranno  ritenute necessarie dal
Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le
associazioni nazionali dei lavoratori.
  Nello  statuto  deve  altresi'  essere  espressamente stabilito che
l'attivita'  assistenziale  dell'Istituto e' svolta gratuitamente nei
confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.