IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 16 agosto 1929, n. 1680, relativo all'esecuzione della Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926; Vista la legge 11 aprile 1935, n. 1269, relativa alla esecuzione della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea firmata all'Aja il 12 aprile 1933; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e il tesoro, per la marina mercantile, per la difesa e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione sanitaria internazionale ed alla Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, modificanti rispettivamente la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926 e la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 12 aprile 1933, firmate a Washington il 5-15 gennaio 1945.