IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il   regio  decreto  16  agosto  1929,  n.  1680,  relativo
all'esecuzione  della  Convenzione sanitaria internazionale firmata a
Parigi il 21 giugno 1926;
  Vista  la  legge  11 aprile 1935, n. 1269, relativa alla esecuzione
della  Convenzione  sanitaria internazionale per la navigazione aerea
firmata all'Aja il 12 aprile 1933;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  l'art.  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
esteri,  di  concerto  con  il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e con i Ministri Segretari di
Stato  per  le  finanze e il tesoro, per la marina mercantile, per la
difesa e per i trasporti;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla Convenzione sanitaria
internazionale  ed  alla  Convenzione sanitaria internazionale per la
navigazione   aerea,   modificanti   rispettivamente  la  Convenzione
sanitaria   internazionale   di  Parigi  del  21  giugno  1926  e  la
Convenzione  sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 12
aprile 1933, firmate a Washington il 5-15 gennaio 1945.