Art. 10.

  In  caso di gravi inadempienze da parte delle imprese agli obblighi
da  esse  assunti  in  applicazione  del presente decreto il Comitato
previsto  dall'art. 7  puo'  richiedere  al Ministro per il tesoro di
provvedere  alla  nomina di un commissario straordinario dell'azienda
con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina.
  Nel   caso   di   imprese   sociali,   coll'inizio  della  gestione
commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La
nomina del commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro
emanato  di  concerto  con  il  Ministro per l'industria e commercio,
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
  Con  le  stesse  modalita'  e  su  richiesta del commissario potra'
altresi' essere disposta la liquidazione dell'impresa:
    a) quando   il   Fondo   abbia  nell'impresa  una  partecipazione
azionaria di valore nominale superiore alla meta' del suo capitale;
    b) quando i crediti concessi a norma della lettera a) dell'art. 5
e  del  quarto comma dell'art. 6 rappresentino, unitamente agli altri
finanziamenti  eventualmente  goduti dall'impresa a norma dei decreti
1° novembre  1944,  n. 367  e  8 maggio  1946,  n. 449  e  successivi
provvedimenti   integrativi,   piu'   della  meta'  delle  passivita'
complessive dell'impresa stessa.
  Nei  casi  previsti  alle  lettere a) e b) del presente articolo si
applicano   in   quanto   compatibili,   con   quelle   del  presente
decreto-legge, le norme dettate dal capo III del titolo VII del regio
decreto-legge  12 marzo  1936, n. 375 e successive modificazioni, per
la   liquidazione   e   il   concordato  delle  aziende  di  credito,
intendendosi  attribuito  al  Comitato di cui all'art. 7 del presente
decreto   tutte   le   facolta'   conferite   dal   citato  capo  III
all'Ispettorato  per  la  difesa  del risparmio e per l'esercizio del
credito ed al suo capo.