Art. 10. In caso di gravi inadempienze da parte delle imprese agli obblighi da esse assunti in applicazione del presente decreto il Comitato previsto dall'art. 7 puo' richiedere al Ministro per il tesoro di provvedere alla nomina di un commissario straordinario dell'azienda con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, coll'inizio della gestione commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina del commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalita' e su richiesta del commissario potra' altresi' essere disposta la liquidazione dell'impresa: a) quando il Fondo abbia nell'impresa una partecipazione azionaria di valore nominale superiore alla meta' del suo capitale; b) quando i crediti concessi a norma della lettera a) dell'art. 5 e del quarto comma dell'art. 6 rappresentino, unitamente agli altri finanziamenti eventualmente goduti dall'impresa a norma dei decreti 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449 e successivi provvedimenti integrativi, piu' della meta' delle passivita' complessive dell'impresa stessa. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo si applicano in quanto compatibili, con quelle del presente decreto-legge, le norme dettate dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per la liquidazione e il concordato delle aziende di credito, intendendosi attribuito al Comitato di cui all'art. 7 del presente decreto tutte le facolta' conferite dal citato capo III all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed al suo capo.