Art. 13.

  Con  decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per
l'industria  e commercio, e del commercio con l'estero, sara' fissata
la data di cessazione delle operazioni del Fondo.
  A  tale  data cessera' il versamento delle annualita' previste alla
lettera   b)  dell'art. 2  per  la  parte  eventualmente  non  ancora
scontata.
  L'Istituto  Mobiliare  Italiano  curera' la liquidazione, per conto
del  Tesoro,  con facolta' anche di rilievo delle attivita' del Fondo
in  tutto e in parte, alle condizioni e colle modalita' da stabilirsi
dal Ministro per il tesoro.