Art. 13. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, e del commercio con l'estero, sara' fissata la data di cessazione delle operazioni del Fondo. A tale data cessera' il versamento delle annualita' previste alla lettera b) dell'art. 2 per la parte eventualmente non ancora scontata. L'Istituto Mobiliare Italiano curera' la liquidazione, per conto del Tesoro, con facolta' anche di rilievo delle attivita' del Fondo in tutto e in parte, alle condizioni e colle modalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.