Art. 14. Le operazioni del Fondo e tutti i provvedimenti, atti e contratti effettuati da esso o per conto di esso e comunque concernenti il suo funzionamento e lo svolgimento della sua attivita', nonche' tutte le formalita' relative, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presenti e futuri spettanti all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali relative alle operazioni del Fondo e delle imposte fondiarie. Salvo quanto stabilito dal presente decreto sono estese al Fondo, al suo funzionamento e a tutte la sue operazioni, atti, contratti e formalita' relative, tutte le disposizioni legislative applicabili all'Istituto Mobiliare Italiano. Sono pure estese agli atti compiuti a mente dell'articolo 5 le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.