Art. 14.

  Le  operazioni  del Fondo e tutti i provvedimenti, atti e contratti
effettuati  da esso o per conto di esso e comunque concernenti il suo
funzionamento  e lo svolgimento della sua attivita', nonche' tutte le
formalita'  relative,  sono  esenti  da  qualsiasi  tassa,  imposta e
tributo  presenti e futuri spettanti all'Erario dello Stato, sia agli
Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali
relative alle operazioni del Fondo e delle imposte fondiarie.
  Salvo  quanto  stabilito dal presente decreto sono estese al Fondo,
al  suo  funzionamento e a tutte la sue operazioni, atti, contratti e
formalita'  relative,  tutte  le disposizioni legislative applicabili
all'Istituto Mobiliare Italiano.
  Sono  pure  estese  agli  atti  compiuti a mente dell'articolo 5 le
norme  contenute nell'ultimo comma dell'articolo 67 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.