Art. 2.

  Alla  costituzione  del  "Fondo per il finanziamento dell'industria
meccanica" provvede il Tesoro dello Stato:
    a) col  versamento  -  entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  della somma di lire
cinque miliardi;
    b) con  venti  annualita' di lire 2500 milioni ciascuna a partire
dall'esercizio  1947-1948 da versarsi in due semestralita' di L. 1250
milioni  ciascuna,  al  1° gennaio  ed  al  1° luglio di ogni anno, a
principiare dal 1° gennaio 1948.