Art. 2. Alla costituzione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" provvede il Tesoro dello Stato: a) col versamento - entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - della somma di lire cinque miliardi; b) con venti annualita' di lire 2500 milioni ciascuna a partire dall'esercizio 1947-1948 da versarsi in due semestralita' di L. 1250 milioni ciascuna, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a principiare dal 1° gennaio 1948.