Art. 3.

  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  gli  enti  di  qualsiasi  natura
esercenti   il  credito,  le  assicurazioni  e  la  previdenza,  sono
autorizzati  a  scontare  le  semestralita'  suddette,  in tutto o in
parte,  anche  in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di
statuti.