Art. 4.

  Per  le  semestralita'  non ancora scadute il Tesoro dello Stato e'
autorizzato  ad  emettere  certificati  di  credito  di  scadenza non
superiore ai due anni, per un importo massimo di 10 miliardi.
  Il  Ministro  per  il  tesoro  stabilisce, nello stesso decreto che
autorizza  la  emissione  dei  certificati,  il  tasso  di  interesse
relativo,   le  altre  eventuali  condizioni,  nonche'  le  quote  di
semestralita'   il   cui   valore   attuale   copra  l'ammontare  dei
certificati.  Dette  quote  saranno  trattenute dal Tesoro sempreche'
esso non sia rimborsato dell'importo dei certificati emessi.
  Gli  enti  indicati  nell'art. 3  sono  autorizzati ad investire le
proprie  disponibilita'  nei suddetti certificati e la Banca d'Italia
e'   autorizzata   ad   effettuare   sugli   stessi,   operazioni  di
anticipazione.