Art. 4. Per le semestralita' non ancora scadute il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere certificati di credito di scadenza non superiore ai due anni, per un importo massimo di 10 miliardi. Il Ministro per il tesoro stabilisce, nello stesso decreto che autorizza la emissione dei certificati, il tasso di interesse relativo, le altre eventuali condizioni, nonche' le quote di semestralita' il cui valore attuale copra l'ammontare dei certificati. Dette quote saranno trattenute dal Tesoro sempreche' esso non sia rimborsato dell'importo dei certificati emessi. Gli enti indicati nell'art. 3 sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' nei suddetti certificati e la Banca d'Italia e' autorizzata ad effettuare sugli stessi, operazioni di anticipazione.