Art. 5.

  Per  l'attuazione  degli  scopi  di  cui  all'art. 1  e mediante le
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 2 possono essere compiute le
seguenti operazioni:
    a) effettuare  operazioni di finanziamento a favore delle imprese
per  i  loro  programmi  di  esportazione  mediante corresponsione di
anticipi  in  moneta  nazionale  al cambio corrente e contro cessione
totale o parziale dei crediti derivanti dalle forniture relative, con
l'osservanza  delle  norme  valutarie  anche  per  cio'  che concerne
l'utilizzazione delle valute ricevute;
    b) garantire   aumenti   di   capitale  delle  imprese  stesse  e
sottoscrivere ed acquistare nuove azioni;
    c) facilitare   le   imprese  nella  smobilizzazione  delle  loro
partecipazioni  in  altre imprese di diversi settori; sia acquistando
direttamente  tali partecipazioni, per alienarle successivamente, sia
assumendo il mandato di alienarle a determinate condizioni.