Art. 5. Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 e mediante le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 2 possono essere compiute le seguenti operazioni: a) effettuare operazioni di finanziamento a favore delle imprese per i loro programmi di esportazione mediante corresponsione di anticipi in moneta nazionale al cambio corrente e contro cessione totale o parziale dei crediti derivanti dalle forniture relative, con l'osservanza delle norme valutarie anche per cio' che concerne l'utilizzazione delle valute ricevute; b) garantire aumenti di capitale delle imprese stesse e sottoscrivere ed acquistare nuove azioni; c) facilitare le imprese nella smobilizzazione delle loro partecipazioni in altre imprese di diversi settori; sia acquistando direttamente tali partecipazioni, per alienarle successivamente, sia assumendo il mandato di alienarle a determinate condizioni.