Art. 6.

  Ai  fini  della  lettera  b)  dell'art. 5  le azioni possono essere
emesse, oltre che nelle forme previste dal Codice civile, nella forma
di  azioni  dotate  di un diritto di prelazione sul dividendo e nella
liquidazione  della  societa'  emittente  ma prive di diritto di voto
salvo  che  per  le  deliberazioni  di  cui  all'art. 2441 del Codice
civile.  A tali azioni si applica l'art. 2376 del Codice civile. Esse
potranno  emettersi  solo  quando  gli  azionisti avranno partecipato
all'aumento  di  capitale in misura adeguata, secondo che sara' stato
fissato dal Comitato di cui all'art. 7.
  Per  tutte  o  parte  delle  azioni emesse a norma della lettera b)
dell'art. 5   potra'  essere  concesso  un  diritto  di  opzione  per
l'acquisto  sulla  base  dei  valori  reali  alla  data  fissata  per
l'esercizio di tale diritto secondo le norme stabilite all'atto della
emissione.  Il diritto di opzione dovra' essere esercitato per intero
dalla  societa'  emittente per conto dei suoi azionisti ordinari o di
coloro  ai  quali essi avranno ceduto il suddetto diritto di opzione.
Gli  azionisti dovranno fornire preventivamente alla societa' i fondi
necessari.  Trascorso  il termine per l'esercizio della opzione senza
che  questa  sia  stata  esercitata,  potra'  essere richiesto che le
azioni  sottoscritte  dal Fondo siano convertite in azioni ordinarie.
Salvo  il  suddetto  diritto  di  opzione  le  azioni potranno essere
alienate  in  qualsiasi  momento  sempre secondo le deliberazioni del
Comitato di cui all'art. 7.
  In  correlazione alle predette operazioni di aumento di capitale, e
nelle more della loro esecuzione, possono essere concessi anticipi di
durata non superiore ai sei mesi.
  Per  le  operazioni  di  cui  alla lettera a) dell'art. 5 e per gli
anticipi di cui al precedente comma del presente articolo puo' essere
anche richiesta la emissione di effetti cambiari.
  Il  Comitato  di  cui  al successivo art. 7 potra' stabilire che le
operazioni  indicate  nel  presente  articolo  siano subordinate alla
prestazione    di   determinate   garanzie   ed   all'attuazione   di
provvedimenti   di  riassetto  economico  industriale  delle  singole
imprese.