Art. 6. Ai fini della lettera b) dell'art. 5 le azioni possono essere emesse, oltre che nelle forme previste dal Codice civile, nella forma di azioni dotate di un diritto di prelazione sul dividendo e nella liquidazione della societa' emittente ma prive di diritto di voto salvo che per le deliberazioni di cui all'art. 2441 del Codice civile. A tali azioni si applica l'art. 2376 del Codice civile. Esse potranno emettersi solo quando gli azionisti avranno partecipato all'aumento di capitale in misura adeguata, secondo che sara' stato fissato dal Comitato di cui all'art. 7. Per tutte o parte delle azioni emesse a norma della lettera b) dell'art. 5 potra' essere concesso un diritto di opzione per l'acquisto sulla base dei valori reali alla data fissata per l'esercizio di tale diritto secondo le norme stabilite all'atto della emissione. Il diritto di opzione dovra' essere esercitato per intero dalla societa' emittente per conto dei suoi azionisti ordinari o di coloro ai quali essi avranno ceduto il suddetto diritto di opzione. Gli azionisti dovranno fornire preventivamente alla societa' i fondi necessari. Trascorso il termine per l'esercizio della opzione senza che questa sia stata esercitata, potra' essere richiesto che le azioni sottoscritte dal Fondo siano convertite in azioni ordinarie. Salvo il suddetto diritto di opzione le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento sempre secondo le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 7. In correlazione alle predette operazioni di aumento di capitale, e nelle more della loro esecuzione, possono essere concessi anticipi di durata non superiore ai sei mesi. Per le operazioni di cui alla lettera a) dell'art. 5 e per gli anticipi di cui al precedente comma del presente articolo puo' essere anche richiesta la emissione di effetti cambiari. Il Comitato di cui al successivo art. 7 potra' stabilire che le operazioni indicate nel presente articolo siano subordinate alla prestazione di determinate garanzie ed all'attuazione di provvedimenti di riassetto economico industriale delle singole imprese.