Art. 7.

  Le operazioni di cui all'art. 5 e tutte le condizioni relative sono
deliberate da un Comitato di sette membri composto come segue:
    a) il  presidente  e  due  altri membri sono nominati fra persone
estranee  all'Amministrazione  dello Stato con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   su   designazione   del  Comitato
interministeriale  per  il  credito e il risparmio creato a norma del
decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;
    b) gli  altri  quattro  membri sono: il ragioniere generale dello
Stato,  il  direttore  generale  del  Tesoro,  il  direttore generale
dell'Industria, il direttore generale delle Valute.
  Le  deliberazioni  sono  prese con la presenza di almeno cinque dei
suoi  membri  e  con  il voto favorevole della maggioranza dei membri
presenti.
  Alle   riunioni   del   Comitato   assiste  il  direttore  generale
dell'I.M.I.  cui  spettano le funzioni di segretario del Comitato. Il
presidente e gli altri due membri di cui alla lettera a) rimangono in
carica per un anno e possono essere riconfermati.