Art. 7. Le operazioni di cui all'art. 5 e tutte le condizioni relative sono deliberate da un Comitato di sette membri composto come segue: a) il presidente e due altri membri sono nominati fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio creato a norma del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691; b) gli altri quattro membri sono: il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale del Tesoro, il direttore generale dell'Industria, il direttore generale delle Valute. Le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Alle riunioni del Comitato assiste il direttore generale dell'I.M.I. cui spettano le funzioni di segretario del Comitato. Il presidente e gli altri due membri di cui alla lettera a) rimangono in carica per un anno e possono essere riconfermati.