Art. 8.

  L'esecuzione  delle  operazioni deliberate dal Comitato e' delegata
all'I.M.I.  senza alcuna responsabilita' del suo patrimonio di fronte
ai  terzi.  In  specie l'I.M.I. e' delegato per la sottoscrizione dei
contratti  ed  atti  di  qualsiasi  specie  relativi  alle operazioni
deliberate  dal  Comitato e per l'attuazione e lo svolgimento di tali
operazioni,   nonche'   per   il   compimento   di   qualsiasi  atto,
dichiarazione, formalita' e di quanto in genere puo' occorrere per la
loro esecuzione.
  Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza
in giudizio spetta all'I.M.I.
  L'I.M.I. puo', agire anche a mezzo di persone alle quali conferisca
procure generali o speciali.
  L'esecuzione  delle deliberazioni del Comitato ed il compimento dei
relativi  atti  da  parte  dell'I.M.I. si presumono, senza bisogno di
alcuna   documentazione   della   esistenza  e  del  contenuto  delle
deliberazioni  del  Comitato  suddetto, conformi a tali deliberazioni
nei  confronti dei terzi ed anche degli Uffici ipotecari, di registro
e di ogni altro pubblico Ufficio.