Art. 8. L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato e' delegata all'I.M.I. senza alcuna responsabilita' del suo patrimonio di fronte ai terzi. In specie l'I.M.I. e' delegato per la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni deliberate dal Comitato e per l'attuazione e lo svolgimento di tali operazioni, nonche' per il compimento di qualsiasi atto, dichiarazione, formalita' e di quanto in genere puo' occorrere per la loro esecuzione. Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I. L'I.M.I. puo', agire anche a mezzo di persone alle quali conferisca procure generali o speciali. L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed il compimento dei relativi atti da parte dell'I.M.I. si presumono, senza bisogno di alcuna documentazione della esistenza e del contenuto delle deliberazioni del Comitato suddetto, conformi a tali deliberazioni nei confronti dei terzi ed anche degli Uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico Ufficio.