Art. 9.

  Per  riscuotere  le  somme  dovute  in  esecuzione delle operazioni
effettuate  dal  Fondo  e  per conto di esso, potra' essere proceduto
contro  i  debitori  morosi  con  la stessa procedura stabilita dalla
legge  relativa  alla  riscossione  delle  imposte  dirette,  a mezzo
dell'esattore del Comune in cui ha sede l'impresa;