Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di Furore ed il  nuovo  organico
del comune di Conca  dei  Marini,  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,
sentita la Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune di Conca dei Marini,
che sara' inquadrato  nei  predetti  organici,  non  potranno  essere
attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico  superiori  a
quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.