IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 17 luglio 1931, n. 1080; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. II comune di Quintano, aggregato a quello di Pieranica con regio decreto 17 luglio 1931, n. 1080, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amnministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.