IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 17 luglio 1931, n. 1080; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  II comune di Quintano, aggregato a quello di  Pieranica  con  regio
decreto  17  luglio  1931,  n.   1080,   e'   ricostituito   con   la
circoscrizione  preesistente  all'entrata  in  vigore   del   decreto
medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Cremona,   sentita   la   Giunta   provinciale
amnministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.