Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Quintano ed il nuovo organico del comune di Pieranica, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Pieranica, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti, posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.