Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di Quintano ed il nuovo organico
del comune di Pieranica, saranno stabiliti dal Prefetto,  sentita  la
Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune  di  Pieranica,  che
sara'  inquadrato  nei  predetti  organici,   non   potranno   essere
attribuiti, posizione gerarchica e trattamento economico superiori  a
quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.